Visite: 3260

Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Quale norma prevede questo tipo di accesso? Artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.
Chi può chiedere l'accesso? Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
A chi può essere avanzata la richiesta di accesso? Alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, ai gestori di pubblici servizi, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 23 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).
Che cosa si può chiedere? Il richiedente ha diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Ci sono costi da sostenere?

No. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Accesso civico semplice e generalizzato

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

ACCESSO CIVICO SEMPLICE: Art. 5 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Chi può chiedere l'accesso? Chiunque.
A chi può essere avanzata la richiesta di accesso? Alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013).
Che cosa si può chiedere? In caso di accesso civico semplice, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali - pur sussistendo un obbligo di pubblicazione- l'amministrazione non vi abbia provveduto.
In caso di accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (vedi infra e art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).
Ci sono costi da sostenere? No. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
Ci sono eccezioni o limiti? Sì. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.; per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc. (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).
La richiesta di accesso deve essere motivata? No.
In quanto tempo deve essere fornita una risposta? Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati.
Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato? Il richiedente può presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il predetto responsabile provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro 10 giorni (art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
Avverso la decisione dell'amministrazione o del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può ricorrere al Tar.
In caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche ricorrere al difensore civico competente, ove costituito o in mancanza, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, che si pronuncia entro 30 giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro 10 giorni (art. 5 comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
Torna su