Diritto di accesso ai documenti amministrativi | |
Quale norma prevede questo tipo di accesso? | Artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006. |
Chi può chiedere l'accesso? | Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. |
A chi può essere avanzata la richiesta di accesso? | Alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, ai gestori di pubblici servizi, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 23 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.). |
Che cosa si può chiedere? | Il richiedente ha diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. |
Ci sono costi da sostenere? |
No. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. |
Accesso civico semplice e generalizzato |
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Quale norma prevede questo tipo di accesso? |
ACCESSO CIVICO SEMPLICE: Art. 5 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 e s.m.i. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. |
Chi può chiedere l'accesso? | Chiunque. |
A chi può essere avanzata la richiesta di accesso? | Alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013). |
Che cosa si può chiedere? | In caso di accesso civico semplice, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali - pur sussistendo un obbligo di pubblicazione- l'amministrazione non vi abbia provveduto. In caso di accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (vedi infra e art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013). |
Ci sono costi da sostenere? | No. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali. |
Ci sono eccezioni o limiti? | Sì. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.; per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc. (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013). |
La richiesta di accesso deve essere motivata? | No. |
In quanto tempo deve essere fornita una risposta? | Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati. |
Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato? | Il richiedente può presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il predetto responsabile provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro 10 giorni (art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). Avverso la decisione dell'amministrazione o del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può ricorrere al Tar. In caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche ricorrere al difensore civico competente, ove costituito o in mancanza, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, che si pronuncia entro 30 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia entro 10 giorni (art. 5 comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). |
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